Il Rischio Radon nei luoghi di lavoro

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IL RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

”Alta incidenza di malati oncologici” – supermercato chiuso per gas Radon 

E’ notizia dei giorni scorsi – a Frascati, in provincia di Roma, un supermercato è stato chiuso a causa del gas Radon. 

All’inizio dell’anno L’AGI (Agenzia Italia) titolava ” Cancro a causa del radon” riprendendo la denuncia di alcuni lavoratori milanesi. Dall’articolo, datato 03 gennaio 2022 emerge che cinque lavoratori su un totale di dieci si sono ammalati di cancro dopo aver frequentato, a scopo lavorativo, locali interrati a Milano. 

 

C’è una norma che protegge i lavoratori dal rischio ☣ Radon e conseguentemente dal Tumore al Polmone?

Seguendo le indicazioni del  Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti dagli agenti fisici. Nello specifico, il Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, non disciplina il rischio Radon. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è normata unicamente dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117).

 

A quali attività e luoghi di lavoro si applica la normativa in merito al gas Radon?

Le indicazioni di legge relative alla protezione dal gas Radon nei luoghi di lavoro si applicano, come da indicazioni dell’articolo  16 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, a tutte le attività lavorative svolte in:

– luoghi di lavoro sotterranei;
– luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 31 luglio 2022, n. 101 (Aree prioritarie – non ancora individuate)
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Piano nazionale d’azione per il radon – direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII – non ancora adottato);
d) stabilimenti termali.

 

Cosa è necessario fare se sono un datore di lavoro e devo gestire il rischio Radon?

In tutte le attività lavorative svolte negli ambienti sopra citati è obbligatorio effettuare la misurazione della concentrazione media annua di gas Radon in aria. 

 

Entro quando eseguire le misurazioni annuali di gas Radon in aria in ambienti lavorativi? 

La prima valutazione della concentrazione media annua di gas Radon in aria deve essere eseguita entro 24 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. Ad oggi questo è il termine entro il quale bisogna avviare una misurazione del gas Radon in ambiente lavorativo con la durata di un anno.  

Dopo la pubblicazione del Piano Nazionale Radon e dell’identificazione delle Aree prioritarie (a rischio) avremo il seguente termine per effettuare la prima valutazione: entro 24 mesi dalla definizione delle Aree prioritarie e dalla pubblicazione del Piano Nazionale Radon.

In seguito alla prima valutazione viene redatta una Relazione Tecnica Conclusiva. Questo documento costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) come specifica l’articolo 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili

 

In seguito alla prima misurazione (valutazione) dopo quanto tempo devo rifare la misurazione nei luoghi di lavoro?

L’esercente ripete le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

 

Valori di concentrazione di gas Radon superiori al livello di riferimento – cosa fare?

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’Esperto in Interventi di Risanamento Radon (art. 15 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101) tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della Relazione Tecnica  e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

Sei un datore di lavoro, un R.S.P.P. o un preposto e devi gestire il rischio gas Radon? Per questo servizio e per quelli correlati al gas Radon in ambiente lavorativo contattaci.

 

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